Termine di prescrizione di tributi, interessi e sanzioni contenuti nelle cartelle esattoriali

CASSAZIONE n. 8120/2021

La Cassazione, con l’Ordinanza del 23.03.2021 n. 8120/2021, ha chiarito che si prescrivono in 10 anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires), invece si estinguono con il trascorrere di 5 anni di prescrizione le sanzioni tributarie, nonché gli interessi.

I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente(come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020). Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest’ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall’art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019)