Risarcimento del danno in favore del Condominio e cessione dell’immobile da parte del condomino.

ll diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene (anche nel caso di parti comuni condominiali) spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso” trattandosi di “un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e che non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione. (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016).

Il principio di diritto è stato ancora recentemente confermato da altra sentenza della Cassazione la quale ha precisato che  “Conseguita, così, dal condominio una sentenza favorevole con condanna del terzo responsabile al risarcimento dei danni alle parti comuni, l’assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi fosse condomino al momento del verificarsi dell’evento dannoso, e dovendosi altrimenti, in caso di contestazioni, accertare a chi spetti il credito in sede giudizialeCass, n. 16396/2025.