Ricevuta prestazione occasionale

La ricevuta è l’elemento indispensabile per tutti i soggetti che si trovano ad effettuare una prestazione occasionale. Si tratta di un documento che assolve la funzione di quietanza di pagamento per il committente la prestazione ed allo stesso modo serve a certificare il compenso percepito dal lavoratore.

Trattandosi di un documento non fiscale, questa particolare forma di quietanza può essere predisposta su un qualsiasi foglio di carta bianca. Si tratta di documento che attesta l’avvenuto pagamento della prestazione lavorativa da parte del committente, come una vera e propria quietanza di pagamento. La quietanza per prestazione autonoma occasionale deve essere rilasciata al cliente solo e solamente al momento del pagamento del compenso. Il documento, infatti, assolve la funzione di quietanza di pagamento. Sostanzialmente, questo documento in mano al cliente gli certifica di aver pagato quella prestazione.

I primi elementi da inserire sono il numero progressivo di emissione e la data. A prima vista sembrano due elementi di facili e di poca importanza, tutt’altro. Molti documenti vengono compilati in maniera errata, proprio nell’indicazione della data. Ogni documento deve riportare un numero progressivo annuale (1, 2, 3, etc.), che identifichi inequivocabilmente il documento. Questa numerazione deve ripartire da zero annualmente. La data da inserire deve essere obbligatoriamente quella in cui si è ricevuto il pagamento del corrispettivo. L’errore più comune è quello di inserire una data qualsiasi al documento, in quanto nella prassi il committente vuole l’invio del documento prima che sia stato effettuato il pagamento. Come detto, trattandosi di una quietanza di pagamento per il committente, quindi, rilasciare tale documento equivale a certificare che la transazione è avvenuta. Per prima cosa è necessario indicare i dati anagrafici del prestatore, avendo cura di inserire il proprio codice fiscale e l’indirizzo di residenza. Stessa cosa deve essere fatta per il committente. Se il committente è un operatore economico, oltre ai soliti dati anagrafici dovete inserire anche il suo numero di partita Iva. Questo aspetto è molto importante in quando influirà sulla compilazione numerica del documento, per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta di acconto.

Nella parte descrittiva del documento deve essere indicata la descrizione dell’attività svolta dal prestatore. È consigliabile indicare anche i giorni nella quale la prestazione è stata effettuata, avendo cura di specificare anche le ore in cui la stessa è stata svolta. Il corrispettivo lordo della prestazione è l’importo concordato tra committente e prestatore per l’esecuzione della prestazione di lavoro autonomo occasionale. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per essere delle prestazioni del tutto sporadiche ed occasionali, per le quali non è obbligatoria la stipula di un contratto.

La ritenuta di acconto deve essere applicata sul documento solo se il committente:

  • È un soggetto titolare di partita Iva, oppure un’associazione o fondazione dotati di codice fiscale;
  • Trattasi di soggetto avente residenza o sede in Italia.

Quindi, al contrario, quando la prestazione è svolta verso:

  • Soggetti privati o
  • Soggetti aventi residenza o sede fuori dal territorio nazionale

non deve essere applicata la ritenuta di acconto. Sostanzialmente, per stabilire se la ritenuta deve essere applicata il prestatore d’opera deve verificare se il proprio committente rientra nella qualifica di “sostituto di imposta” ex art. 64 del DPR n. 600/73.

Ogni qualvolta il soggetto che esercita attività di lavoro autonomo occasionale si trova a dover effettuare la prestazione nei confronti di uno di questi soggetti è tenuto ad applicare la ritenuta di acconto con aliquota 20%. La ritenuta d’acconto rappresenta un acconto di imposta ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto è una quota del compenso che il committente è tenuto a versare all’Erario, per conto del soggetto che ha prestato per lui l’attività lavorativa. Siamo di fronte ad una “sostituzione di imposta“. In pratica, il committente effettua un versamento all’Erario per conto del prestatore d’opera che subisce la ritenuta, attraverso la detrazione di parte del suo compenso (corrispettivo lordo). La ritenuta di acconto si determina applicando una percentuale (l’aliquota è del 20%), che andrà detratta dal corrispettivo lordo.

Il committente ogni mese deve procedere alla compilazione del modello F24 per effettuare il versamento delle ritenute di acconto. Tra di esse rientrano anche le ritenute di acconto sul lavoro autonomo occasionale. La prima cosa da ricordare è la scadenza. Infatti, le ritenute d’acconto devono essere versare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Il soggetto che effettua attività di prestazione autonoma occasionale deve sempre monitorare l’importo delle stesse raggiunte ogni anno. Infatti, l’INPS prevede che il prestatore nel momento in cui raggiunge la soglia dei 5.000 euro lorde di prestazioni occasionali debba versare contributi INPS.

Al superamento della soglia il prestatore è tenuto ad effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS. La disposizione è quella prevista dall’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 269/03. L’iscrizione, deve essere effettuata a cura del soggetto committente la prestazione. Infatti, il prestatore quando si accorge di essere arrivato a superare la soglia di compensi annui è tenuto ad avvertire il suo committente (solitamente con una certificazione firmata). Questi deve effettuare l’iscrizione del prestatore alla gestione separata, come collaboratore, ed effettuare la relativa ritenuta previdenziale.

Ultimo ma non meno importante è l’inserimento sul documento della marca da bollo da 2,00 euro, quando la prestazione supera la soglia dei 77,47 euro

Se si effettua una prestazione per un committente estero non vi sono obblighi di sostituzione di imposta. Quindi, non si applica alcuna ritenuta in fattura (tutte le imposte si applicano in dichiarazione dei redditi).