Occupazione immobile sine titulo e indennità da indebita occupazione (onere della prova)

TRIBUNALE DI GENOVA – Sentenza n. 482/2025 pubbl. il 20/02/2025.

L’occupazione di un immobile sine titulo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario danneggiato… Le premesse sopra riportate comportano che, in caso di illegittima occupazione di immobile, sia necessaria “l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell’imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l’inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso,provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”…”Pertanto, si è affermato che, in caso di occupazione di un immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo bene immobile non può far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”