NULLITA’ DELLE FIDEIUSSIONI

Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 23/11/2021) 30/12/2021, n. 41994

Con la recente sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione è stato confermato il principio espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n. 14251/2003- ebbe ad evidenziare come “la disciplina della “fideiussione omnibus”, di cui allo schema predisposto dall’ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poichè suscettibili – in linea generale – “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”nonchè, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore. I rilievi critici dell’Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza“, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la di restituire le somme allo stesso erogate”

In particolare la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.