Di nuovo le Sezione Unite hanno riaffermato il principio della subordinazione degli interessi moratori alla disciplina di contrasto all’usura, stabilendo anche (i) i criteri per l’individuazione del Tasso Soglia con il quale effettuare il confronto, nonché (ii) le conseguenze della declaratoria di nullità ex art. 1815, 2° co., rispetto agli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. Con riguardo al primo punto, è stato stabilito – valorizzando il principio di omogeneità già affermato in C., S.U., 16303/2018 – che il Tasso Soglia va determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla Banca d’Italia; là dove manchi tale rilevazione, il raffronto va effettuato con il tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM. Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola, si è affermato che restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, anche per il periodo nel quale è maturato il ritardo nell’adempimento da parte del mutuatario-debitore.
“In tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento. (Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice)”.
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio. (Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice)”