IMPRESE – Scatta il 31 marzo l’obbligo di polizze anti calamità

Tutte le imprese e le attività produttive, anche i negozi o gli studi professionali se iscritti nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare una polizza contro le calamità naturali entro la fine del mese di marzo.
Il decreto attuativo che stabilisce le regole operative per questo tipo di coperture è entrato in vigore la scorsa settimana. Il provvedimento, riprendendo quanto previsto dalla legge Finanziaria del 2023, stabilisce che «le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una
stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai
beni che sono cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».

Per le imprese produttive, in caso di mancata stipula delle polizze, è prevista l’esclusione dalla possibilità di accedere a incentivi, sussidi o garanzie pubbliche, incluse quelle sui prestiti bancari erogate dal fondo per le Pmi. Secondo l’orientamento emerso, almeno informalmente, la mancanza della polizza contro le calamità naturali non comporterà la decadenza di sussidi o garanzie in essere, ma dovrebbe valere solo per le nuove richieste. I beni da assicurare non sono solo quelli di proprietà, ma anche quelli in affitto che siano utilizzati per l’attività dell’impresa.