Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni brevi

L’articolo 13-ter, co. 15 del Decreto Legge n. 145 del 18 dicembre 2023, noto come “Decreto Anticipi”, ha istituito il CIN per:

  • Unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • Unità immobiliari a uso abitativo destinate a locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 50/17.
  • Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come definite dalle normative regionali sul turismo.

L’assegnazione del CIN è a cura del Ministero del Turismo, previa richiesta telematica da parte del locatore o del gestore della struttura tramite il portale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).

A partire dal 1° gennaio 2025, i proprietari e i gestori di immobili destinati a locazioni brevi o turistiche sono tenuti a:

  • Richiedere il CIN: Accedendo al portale BDSR del Ministero del Turismo tramite SPID o CIE, è possibile ottenere il CIN per ciascuna unità immobiliare o struttura ricettiva.
  • Esposizione del CIN: Il codice deve essere esposto in modo visibile all’esterno della struttura e inserito in tutti gli annunci pubblicitari, sia online che offline, inclusi portali come Airbnb, Booking.com ed Expedia.
  • Indicazione del CIN nelle comunicazioni fiscali: Il CIN deve essere riportato nelle dichiarazioni fiscali, nella Certificazione Unica e nelle comunicazioni degli intermediari relative ai contratti di locazione breve. Questo obbligo sussisterà a partire dal 2025 obbligando sia gli intermediari (per le Certificazioni Uniche e per le comunicazioni dei dati dei contratti delle “locazioni brevi”) che i professionisti (per le dichiarazioni dei redditi) a richiedere tale informazione ai locatori.

Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare istanza, sul portale BDSR.


Deve essere presentata apposita istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, attestante:

  • I dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.

La banca dati nazionale è abilitata per operare con le banche dati regionali (e Province Autonome), per l’ottenimento del CIR. Di fatto, quindi, occorre prestare attenzione alle seguenti casistiche:

  • Nel caso in cui la struttura è stata preventivamente inserita nella banca dati regionale è possibile ottenere per tale immobile il codice identificativo nazionale, attraverso il portale del Ministero del Turismo;
  • Nel caso in cui l’immobile non sia mai stato inserito nella banca dati regionale, occorre preventivamente procedere al suo inserimento, e solo successivamente si potrà accedere al portale del Ministero del Turismo.

Gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge posizionati in punti accessibili e visibili.

Deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve assicurando in ogni caso il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Il codice dovrà essere inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Se non verrà rispettato l’obbligo della richiesta e della sua esposizione sono previste sanzioni particolarmente elevate. Si tratta delle seguenti:

  • I locatori privi di CIN sono soggetti a una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro;
  • La mancata esposizione del codice da parte dei soggetti obbligati comporta sanzioni da 500 a 5.000 euro;
  • Per i gestori di strutture senza i requisiti di sicurezza, la sanzione varia da 600 a 6.000 euro;
  • Chi affitta più di quattro immobili senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività rischia sanzioni da 2.000 a 10.000 euro.