La circostanza che per una determinata strada la legge non preveda in astratto l’adozione di misure di sicurezza non esime il gestore autostradale dal valutare in concreto sempre e comunque se un determinato tratto stradale possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti, adottando di conseguenza tutte le misure necessarie (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito in merito alla condanna del gestore autostradale per un tamponamento a causa del quale un’automobile era caduta nella scarpata adiacente la strada per via anche dell’assenza di una barriera protettiva laterale che avrebbe permesso il contenimento della vettura, evitando l’esito mortale).

La Suprema corte inchioda dunque il gestore stradale alle sue responsabilità per omesso controllo.