L’orientamento consolidato della Cassazione, espressamente richiamato nell’ordinanza, stabilisce che la clausola “visto e piaciuto” non esonera dalla garanzia per i vizi quando questi siano stati taciuti in mala fede dal venditore e scoperti dopo l’uso della cosa. La clausola mantiene la sua efficacia esonerativa solo per i vizi che erano effettivamente riconoscibili al momento dell’acquisto con l’ordinaria diligenza dell’acquirente, ma perde ogni valore quando il venditore abbia posto in essere condotte volte a occultare dolosamente i difetti. Nel caso specifico, la Corte ha confermato che la riverniciatura della carrozzeria costituiva uno strumento di occultamento dei vizi strutturali del veicolo, configurando quella mala fede che rende appunto inefficace la clausola “visto e piaciuto”.

