Auto aziendale: confronto tra acquisto leasing e noleggio

1) Acquisto auto aziendale

1) Acquisto auto aziendale

Veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa

L’acquisto e gli altri costi relativi al veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito.

Di fatto, questo significa che possono usufruire della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle spese ulteriori relative all’auto aziendale solo le imprese che svolgono attività strettamente connessa all’utilizzo del veicolo (società di trasporto, etc).

Veicoli utilizzati ad uso promiscuo

L’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, contiene la disciplina fiscale dei veicoli a cosiddetta “deducibilità limitata” (non “autocarri“). Tale disciplina si caratterizza per una duplice limitazione:

  • Deducibilità fiscale del costo consentita nella misura del 20%;
  • Limite massimo legato al valore fiscalmente riconosciuto dell’autoveicolo.

Nel caso di acquisto dell’auto aziendale la normativa prevede un limite al valore fiscalmente riconosciuto differenziato a seconda della tipologia di mezzo di trasporto:

  • Autovetture e autocaravan: limite fiscale del costo fissato a 18.075,99 euro;
  • Motocicli: limite fiscale del costo fissato a 4.131,66 euro;
  • Ciclomotori: limite fiscale del costo fissato a 2.065,82 euro.

L’operare congiunto delle due limitazioni (20% e valore assoluto del costo d’acquisto) comporta che i valori fiscalmente rilevanti per il calcolo degli ammortamenti non potranno superare i seguenti importi riportati nella seguente tabella:

Tipologia di veicoloCosto fiscalmente rilevanteCosto deducibile
Autovetture€ 18.075,99€ 3.615,20
Motocicli€ 4.131,66€ 826,33
Ciclomotore€ 2.065,83€ 413,17

Deducibilità limitata al numero di auto

La deducibilità delle spese sostenute, nel rispetto dei limiti precedentemente indicati, è possibile esclusivamente per un certo numero di veicoli. Vediamo i casi possibili nella seguente tabella:

Tipologia di impresaNumero di veicoli ammessi
Imprenditore individuale e libero professionistaPossono dedurre dal loro reddito il costo di acquisto e le altre spese sostenute solo per un veicolo di loro proprietà. 
Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita sempliceLa deducibilità è ammessa soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Società di capitaliNon sono soggette al limite di deducibilità relativo al numero di autoveicoli di loro proprietà.

Ripartizione del costo in base all’ammortamento

Quando l’impresa decide di acquistare il veicolo, il costo sostenuto deve essere ripartito in più anni, secondo le aliquote ministeriali stabilite ai fini dell’ammortamento del cespite. Il costo non potrà quindi essere imputato ad un solo anno, ma concorrerà alla formazione del reddito in più anni, seguendo il processo di ammortamento. 

2) Leasing auto aziendale

2) Leasing auto aziendale

Il leasing finanziario o locazione finanziaria è una forma di acquisto dell’autoveicolo in un periodo di tempo non inferiore ai 48 mesi. Esso si caratterizza per il fatto che, alla fine del periodo, il locatario può esercitare il diritto di riscatto del bene. Solo da quel momento, l’auto diventa di sua proprietà. 

Veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa

Nulla cambia rispetto a quanto visto in ipotesi di acquisto dell’auto in proprietà i canoni di leasing del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito

Veicoli ad uso promiscuo

I canoni di locazione finanziaria relativi al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimangono soggetti al limite di deducibilità del 20% sopra visto, al pari dell’ipotesi di acquisto.

Nel determinare il parte fiscalmente deducibile del costo di acquisizione non si deve, inoltre, tenere conto della parte che eccede la soglia di 18.075,99 euro. Questo significa che anche in questo caso deve essere verificato un doppio limite di deducibilità

  • La soglia fiscale di 18.075,99 euro, che rende l’eventuale eccedenza ininfluente ai fini del calcolo del costo deducibile; 
  • La deduzione parziale del 20% del costo sostenuto (comunque non eccedente la soglia di 18.075,99 euro).

Per determinare l’ammontare del canone di leasing deducibile si deve quindi procedere effettuando il rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dal concedente (al lordo dell’IVA se indetraibile per l’utilizzatore), applicando poi la percentuale di deducibilità prevista dalla norma (ovvero il 20%). Oltre alle indicazioni sopra riportate, l’art. 102 al co. 7 del TUIR, prevede che la prima rata o “maxicanone” non può essere dedotta interamente nel primo esercizio, ma deve essere frazionata sull’intera durata del contratto.

3) Noleggio a lungo termine auto aziendale

Il noleggio a lungo termine consiste nell’avere l’utilizzo del bene per un periodo stabilito ad un costo determinato, comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’uso del veicolo (finanziari, assicurativi, di manutenzione ed assistenziali). Inoltre, si ha la sempre garantita la disponibilità dell’auto, in quanto in caso di guasto del veicolo la società di noleggio deve fornire una vettura sostitutiva. Al termine del periodo, la società deve restituire il bene, senza possibilità di riscatto.

Anche in questo caso se il veicolo è utilizzato solo ai fini dell’impresa, vi è la deducibilità integrale dei costi, esattamente come visto nei punti precedenti. In caso di utilizzo promiscuo del veicolo, invece, sotto il profilo fiscale la norma prevede la rilevanza fiscale dei canoni di noleggio nei limiti di determinati importi per:

  • Le autovetture è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad 3.615,20 euro con ragguaglio ad anno;
  • motocicli è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad 774,69 euro con ragguaglio ad anno;
  • ciclomotori è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad 413,17 euro con ragguaglio ad anno.