La Polizza Decennale Postuma è una assicurazione obbligatoria che i costruttori di immobili sono tenuti a stipulare per tutelare gli acquirenti da eventuali difetti di costruzione o da danni arrecati a terzi dagli immobili stessi.
La Polizza Decennale Postuma Indennitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 4 del Decreto Legislativo 122/2005, e deve il suo nome al fatto che copre eventuali difetti o danni di natura costruttiva fino a 10 anni dalla data di ultimazione dell’edificio. In particolare, alla luce di quanto previsto dall’art. 1669 c.c., il costruttore − contestualmente all’atto di compravendita o trasferimento della proprietà − deve altresì consegnare all’acquirente/committente/assegnatario dell’opera una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile (compresi quelli ai terzi), con effetto dal giorno in cui sono terminati lavori.
La Terza Sezione Civile della Cassazione ha statuito che la polizza assicurativa stipulata dal costruttore di un immobile, ai sensi del d.lgs. n. 122/2005, ha natura di assicurazione per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, comma 2, c.c.
Cass. civ., sez. III, sent., 27 gennaio 2025, n. 1909
