Assicurazione sulla vita: in assenza di specificazioni, il beneficiario è l’erede legittimo

In tema di assicurazione sulla vita, quale che sia il “titolo” della chiamata all’eredità – e cioè, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” – è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28749

Su tali basi, dunque, deve affermarsi che – in assenza di indicazione nominativa degli eredi testamentari beneficiari della polizza – non sussiste un dovere del giudice di motivare, in modo specifico, la scelta di applicare tale “regola generale”, bensì, semmai, quella di discostarsene: ed anche in tal caso, comunque, pur sempre senza necessità di analitiche confutazioni delle contrapposte tesi delle parti, l’una o l’altra potendo rimanere complessivamente assorbita o implicitamente affrontata, ove tanto si ricavi dal complessivo tenore degli argomenti sviluppati). Una tale regola generale, pertanto, funge da criterio ermeneutico privilegiato, nel senso che la pari contitolarità del diritto – anche quanto alle quote – è valida opzione di base o partenza nell’interpretazione del contratto di cui all’ art. 1920 cod. civ., tanto da richiedere un particolare approfondimento soltanto lo scostamento da essa.