Nullo il licenziamento intimato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina relativa al blocco licenziamenti introdotto con il Decreto Cura Italia e successivamente prorogato con i Decreti Rilancio 1 e 2 rendono nullo il provvedimento espulsivo con conseguente sanzione ripristinatoria del rapporto di lavoro (Tribunale di Mantova, sentenza n. 112 dell’11 novembre 2020).

A seguito dell’istruttoria e della discussione, il Giudice accoglieva il ricorso della lavoratrice applicando alla ricorrente la disciplina del licenziamento, nella specie l’ordine di reintegrazione oltre al pagamento delle differenze retributive, stante l’assimilabilità del rapporto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro.

Ciò che però rileva nel caso in esame sono le argomentazioni del Giudice di prime cure il quale chiarisce il contenuto precettivo del divieto generalizzato di licenziamento ex art. 46 del D.L. 18/2020.

Il blocco dei licenziamenti risponde alla naturale esigenza di salvaguardare i posti di lavoro in ragione di una contrazione economica ed organizzativa non determinata da logiche di mercato, ma dalla diffusione di una pandemia a livello globale con conseguente chiusura delle attività produttive non essenziali per disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ed infatti, il decreto c.d. Cura Italia, per un verso, sospende le procedure di licenziamento collettivo avviate dal 24 febbraio e per l’altro, preclude i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo dal momento della sua entrata in vigore per 60 giorni (17 maggio 2020). Misura poi prorogata fino al 17 agosto 2020 con il Decreto c.d. Rilancio e nuovamente estesa fino al 30 dicembre 2020 con il Decreto c.d. Rilancio 2 che consente di intimare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali e delle agevolazioni contributive previste nella decretazione d’urgenza.

Il Giudice del Lavoro di Mantova descrive l’intervento normativo come una misura temporanea – di politica del mercato del lavoro e di politica economica – finalizzata a tutelare la stabilità del mercato e, pertanto, collegata ad esigenze di ordine pubblico.

Ed è proprio in virtù del carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti che il Tribunale riconosce l’immediata nullità ex art. 1418 c.c. dei licenziamenti intimati con conseguente sanzione ripristinatoria ex art. 18, comma 1, L. 300/1970 ed ex art. 2, D.Lgs. 23/2015.