Riceve una multa e diffama la polizia su Fb.

Riceve una multa e diffama la polizia su Fb: il risarcimento non può essere solo simbolico.

Di Mauro Alovisio - Avvocato in Torino
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza del 15 ottobre 2020, interviene su un caso di richiesta di risarcimento dei danni della reputazione di alcuni agenti di polizia municipale a seguito di post diffamatorio pubblicato on line su facebook.

Alcuni agenti della polizia stradale con atto di citazione convenivano in giudizio un cittadino per chiederne la condanna al risarcimento del danno da diffamazione.
Il cittadino a seguito della contravvenzione alla sua convivente aveva postato on line sulla propria pagina facebook la foto del verbale degli agenti e aveva contestato la contravvenzione per infrazione del codice della strada relativo all’utilizzo di cellulare alla guida. Nel post aveva riportato la seguente frase denigratoria: “Sapendo che fanno uso e abuso di alcool, come mai sono in servizio?”.
Il cittadino riportava sulla propria bacheca anche un altro commento: “Vi auguro che i vostri figli muoiano, della peggiore malattia esistente sulla terra. Questo è quello che vi meritate, pezzenti, alcoolizzati e tossici”.

Gli agenti presentavano querela per diffamazione.
Il cittadino veniva rinviato a giudizio per il reato di diffamazione aggravata tramite social network e per avere recato offesa ad un corpo amministrativo.
L’attore non si costituiva parte civile nel processo penale ma procedeva in sede civile per il risarcimento dei danni da lesione della reputazione e dell’onore ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.
Secondo l’attore le frasi utilizzate erano offensive, denigratorie e minacciose e comportavano la compromissione di interessi fondamentali della persona.
La presenza del post è stata documentata da parte dell’attore attraverso l’acquisizione, tramite una specifica perizia informatica, della certificazione della pagina web contenente il post.

Conclusioni:

Alla luce dei parametri sopra indicati, il giudice ha condannato la parte convenuta al pagamento della somma che viene equitativamente determinata in Euro 15.000,00 in favore di parte attrice.
Il giudice ha condannato la parte convenuta a rifondere le spese di lite alla parte attrice.
La sentenza in esame è di interesse in quanto evidenzia come il ristoro economico da riconoscere al soggetto leso dalla diffamazione non possa essere meramente simbolico alla luce della permanenza del post nel profilo socialnetwork del convenuto.
La sentenza sottolinea come, nel risarcimento del danno per diffamazione on line, la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook, il quale è idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, ben oltre la cerchia di cd. amici del titolare del profilo (Tribunale Potenza, 19/10/2018, n. 864), possa assurgere a criterio presuntivo di verificazione del danno non patrimoniale.
I casi di diffamazione on line sono in forte crescita nel nostro paese,
risulta sempre importante, per la parte lesa, documentare la prova attraverso l’acquisizione della pagina web contenente il post tramite specifica perizia informatica, per la parte convenuta, risulta strategica la costituzione in giudizio al fine di poter smentire la provenienza del post e potere contestare le affermazioni dell’attore.

Riferimenti normativi:

  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2049 c.c.
  • Art. 595 c.p.
    Tribunale di Vicenza, sentenza 15 ottobre 2020, n. 1673